Art. 21, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
Riferimento per la consultazione dei contratti di accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche