Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.
2024 bilancio costi contabilizzati conto consuntivo 2023 bilancio costi contabilizzati conto consuntivo 2022 bilancio costi contabilizzati conto consuntivo 2021 bilancio costi contabilizzati conto consuntivo 2020 bilancio costi contabilizzati conto consuntivo 2019 bilancio costi contabilizzati conto consuntivo – parte 1 conto consuntivo – parte 2 2018 bilancio costi contabilizzati conto consuntivo 2017 bilancio costi contabilizzati »